Amministrazione trasparente
- Introduzione
- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
-
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice -
Dirigenti -
Posizioni organizzative -
Dotazione organica -
Personale non a tempo indeterminato -
Tassi di assenza -
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti -
Contrattazione collettiva -
Contrattazione integrativa -
OIV -
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) -
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) -
Dirigenti cessati -
Sanzioni per la mancata comunicazione dei dati -
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
-
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controllo e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti
Contrattazione integrativa
Art. 21, c. 2
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche
amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli
organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse
annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione
illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla
sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita'
ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste
dei cittadini.